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NOVITA' ETICHETTATURA BIO

Il Decreto Ministeriale n.229771 entrato in vigore il 1 luglio, tra le varie disposizioni attuative del Reg. 2018/848 ha introdotto alcune novità relative all’etichettatura dei prodotti biologici.

In conformità con il nuovo provvedimento, viene meno l’obbligo di riportare in etichetta le indicazioni organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf e operatore controllato n. mentre rimangono obbligatori il codice operatore e l’origine dei prodotti di origine agricola così come previsto dalla normativa europea.

L’articolo 11 del DM, infatti, riporta esclusivamente:

"1. II numero di codice dell’Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, è rappresentato dal codice attribuito dalla competente autorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare. Il numero di codice è composto dalla sigla ‘IT’, seguita dal termine ‘BIO’, seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al fine di assicurare un sistema di controllo che permetta la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori o gruppi di operatori controllati.

3. Qualora il logo biologico dell’UE sia riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione."

 Di seguito un esempio delle indicazioni aggiornate

I prodotti biologici etichettati in conformità alla precedente normativa potranno essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte, così come le etichette già stampate prima dell’entrata in vigore del decreto potranno essere utilizzate fino all’esaurimento delle scorte.

 

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