Via libera al decreto del Masaf che esenta dall'obbligo di stampigliatura delle uova "nel luogo di produzione". L'Italia si avvale di una facoltà ammessa dalla UE.
La Conferenza Stato Regioni del 7 novembre ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Masaf recante “Disposizioni attuative per l’esenzione dall’obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione". L'obbligo è previsto dalla normativa europea in materia di commercializzazione delle uova, in particolare dal Regolamento delegato (UE) 2023/2464, in base al quale la stampigliatura delle uova deve avvenire solo nel luogo di produzione, per rafforzare la tracciabilità e la sicurezza alimentare.
I progressi tecnici hanno permesso di disporre di un’ampia gamma di tecnologie di stampigliatura a livello di azienda agricola. D'altra parte la stessa Commissione consente agli Stati membri di esentare le uova dalla stampigliatura sul luogo di produzione se questa viene effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate, purché tale esenzione sia proporzionata e non discriminatoria e non pregiudichi l’obiettivo della tracciabilità delle uova.
L'intesa prevede anche di concedere "un congruo periodo per l’adeguamento da parte dei produttori alle nuove disposizioni, anche in riferimento alla difficoltà di reperimento delle attrezzature".
INTESA_STATO_REGIONI_ESENZIONE_STAMPIGLIATURA_UOVA.pdf423.58 KB
Con l'introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri), il settore agricolo si trova di fronte a una rivoluzione nella gestione dei rifiuti. Questo nuovo sistema, che entrerà a regime dal 15 dicembre 2024, è parte di un'iniziativa più ampia a livello europeo per migliorare la tracciabilità dei rifiuti attraverso la digitalizzazione. Ma cosa significa tutto ciò per gli agricoltori italiani?
In questo articolo esamineremo cosa prevede il Rentri, chi è obbligato ad iscriversi e quali saranno i principali cambiamenti nella documentazione richiesta.
Il Rentri è un registro digitale istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) per tracciare la gestione dei rifiuti, garantendo maggiore trasparenza e controllo lungo tutta la filiera. Attraverso una piattaforma telematica collegata con le Camere di Commercio, il sistema permette di centralizzare i dati provenienti dai registri di carico e scarico e dai formulari relativi alla movimentazione dei rifiuti. L'obiettivo è rendere più efficiente e trasparente la gestione dei rifiuti, riducendo il rischio di errori e frodi.
Gli obblighi per gli agricoltori: chi deve iscriversi al Rentri
Non tutte le aziende agricole sono obbligate ad iscriversi al Rentri. Secondo l'articolo 2135 del Codice Civile, gli imprenditori agricoli devono iscriversi come produttori iniziali di rifiuti solo se generano rifiuti pericolosi. Chi produce esclusivamente rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività agricole, agroindustriali, silvicolturali e della pesca è esonerato dall'iscrizione, analogamente a quanto avviene per la dichiarazione tramite il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (Mud).
Per le aziende agricole che rientrano nell'obbligo, in quanto producono rifiuti pericolosi, l'iscrizione al Rentri avverrà in base a scaglioni, con tempistiche precise in funzione delle dimensioni aziendali:
Con il Rentri, tutte le aziende agricole obbligate all'iscrizione dovranno adeguarsi a una nuova modalità di gestione documentale. Dal 13 febbraio 2025, verrà infatti introdotto un registro unico di carico e scarico dei rifiuti, che andrà a sostituire i registri tradizionali. Inoltre, sarà disponibile un nuovo modello di formulario, che inizialmente sarà utilizzabile anche in formato cartaceo ma diventerà esclusivamente digitale per le aziende iscritte a partire dall'anno successivo.
Questo cambiamento mira a uniformare e semplificare la documentazione necessaria, ma implica anche che le aziende dovranno prestare particolare attenzione alla compilazione e alla trasmissione telematica dei dati, rispettando tempistiche più rigorose. Errori o ritardi nelle registrazioni potranno infatti comportare sanzioni o difficoltà nella gestione operativa.
L'adozione del Rentri non è priva di sfide, soprattutto per le piccole e medie imprese che dovranno familiarizzare con la nuova piattaforma e affrontare potenziali difficoltà burocratiche. L'accesso al sistema è previsto solo tramite autenticazione forte (Spid, Cns, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi, o Cie, ovvero la Carta Identità Elettronica), e il primo accesso deve essere effettuato dal legale rappresentante dell'azienda. Questo livello di sicurezza è pensato per proteggere i dati sensibili, ma rappresenta un onere aggiuntivo per le aziende, specialmente quelle di dimensioni ridotte.
Anche se l'entrata in vigore del Rentri rappresenta un possibile aggravio gestionale, va considerato che la digitalizzazione dei processi legati alla tracciabilità dei rifiuti è una richiesta della normativa europea, alla quale l'Italia, come gli altri Paesi membri dell'Unione Europea, si è dovuta adeguare. Le aziende agricole che producono rifiuti pericolosi e dunque rientrano nel Rentri, è bene che si informino per tempo sugli obblighi e sulle scadenze per evitare di incorrere in sanzioni.
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2024/11/15/rifiuti-agricoli-dal-15-dicembre-2024-si-parte-col-rentri/86100
Con il termine “Greenwashing” si intende l’impiego di asserzioni ambientali ingannevoli o informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili. Tra i divieti, l’esibizione di marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche, e le asserzioni ambientali generiche a meno che non possa essere dimostrata un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali.
Salutata come un punto di partenza per il contrasto al greenwashing, la Direttiva (UE) 2024/825 interviene, per quanto di interesse in questa sede, sulla Direttiva 2005/29/CE attuata in Italia con il Codice del Consumo, definendo una serie specifiche di pratiche commerciali sleali (“black list”).
Il legislatore italiano dovrà recepire la direttiva entro il 27 marzo 2026 e le relative disposizioni nazionali dovranno essere applicate dal 27 settembre 2026. La normativa nasce con l’obiettivo di obbligare gli operatori economici a fornire informazioni chiare, pertinenti e affidabili per permettere ai consumatori di prendere decisioni di acquisto informate, contribuendo in tal modo a modelli di consumo più sostenibili.
La black list
Saranno inserite nella “black list” delle pratiche commerciali sleali:
Sarà comunque possibile sanzionare una pratica commerciale come sleale anche se tale particolare pratica non è elencata nella “black list” sopra citata; ciò sulla base dell’art. 6, par. 1, Dir. 2005/29/CE (corrispondente all’art. 21 del Codice del Consumo) relativo alle Azioni ingannevoli, ai sensi del quale: “È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”; è infatti modificato aggiungendo le caratteristiche ambientali e sociali e gli aspetti relativi alla circolarità quali elementi che possono essere oggetto di pratiche ingannevoli.
Le comparazioni
Disposizioni particolari sono applicate alle comunicazioni comparative: gli operatori economici sono tenuti a fornire ai consumatori informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni. I raffronti devono essere infatti oggettivi, in particolare grazie al raffronto di prodotti che svolgono la medesima funzione, all’impiego di un metodo comune e di assunti comuni e al raffronto fra caratteristiche rilevanti e verificabili dei prodotti in questione.
Marchi di sostenibilità
Come visto, è vietata l’esibizione di marchi di sostenibilità che non sono basati su un sistema di certificazione o che non sono stati stabiliti da autorità pubbliche. Nei casi in cui l’esibizione di un marchio di sostenibilità comporti una comunicazione commerciale che suggerisce o dà l’impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure sia meno dannoso per l’ambiente rispetto ai prodotti concorrenti, tale marchio di sostenibilità è considerato come un’asserzione ambientale.
Claim generici
Esempi di asserzioni ambientali generiche, in “black list”, comprendono: «rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologico», «rispettoso dal punto di vista ambientale», «rispettoso dal punto di vista del clima», «che salvaguarda l’ambiente», «rispettoso in termini di emissioni di carbonio», «efficiente sotto il profilo energetico», «biodegradabile», «a base biologica» o asserzioni analoghe che suggeriscono o danno l’impressione di un’eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali asserzioni ambientali generiche sono vietate a meno che non possa essere dimostrata un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. L’asserzione ambientale non è considerata generica se la specificazione dell’asserzione stessa è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l’interfaccia di vendita online. Ad esempio, l’asserzione «imballaggio rispettoso dal punto di vista del clima» sarebbe una asserzione generica, mentre affermare che «il 100 % dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili» sarebbe una asserzione specifica che non sarebbe soggetta a questo divieto. L’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali è dimostrabile mediante la conformità al Regolamento (CE) n. 66/2010 o a un sistema di assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 riconosciuto ufficialmente negli Stati membri. In ogni caso, un operatore economico non dovrebbe formulare un’asserzione generica come «consapevole», «sostenibile» o «responsabile» basata esclusivamente sull’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, in quanto tali asserzioni riguardano altre caratteristiche oltre a quelle ambientali, come le caratteristiche sociali.
La completezza
Il divieto, sancito come pratica ingannevole, di vantare un pregio nel suo complesso quando in realtà questo riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o del servizio si applica, ad esempio, se un prodotto viene commercializzato come «realizzato con materiale riciclato» dando l’impressione che l’intero prodotto sia stato realizzato con materiale riciclato quando in realtà solo l’imballaggio è stato realizzato con materiale riciclato, o se un operatore economico dà l’impressione di utilizzare soltanto fonti energetiche rinnovabili quando in realtà vari impianti dell’operatore economico utilizzano ancora combustibili fossili.
Claim sul clima
Le asserzioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica, oppure di un obiettivo analogo, entro una determinata data. con tali asserzioni gli operatori economici danno l’impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un’economia a basse emissioni di carbonio.
Sono incluse nella c.d. “black list”, ad esempio, asserzioni quali: «neutrale dal punto di vista climatico», «certificato neutrale in termini di emissioni di CO2», «positivo in termini di emissioni di carbonio», «a zero emissioni nette per il clima», «compensazione climatica», «impatto climatico ridotto» e «impronta di CO2 ridotta». Tali claim possono essere consentiti solo se si basano sull’impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto in questione e non sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra al di fuori della catena del valore del prodotto, in quanto i primi e le seconde non sono equivalenti. Tale divieto non impedisce alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché forniscano tali informazioni in modo non ingannevole e conforme ai requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione.
Gli impegni degli operatori
Sono vietate le asserzioni che non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili fissati dall’operatore economico, e definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che indichi in quale modo tali impegni e obiettivi saranno conseguiti e che stanzi risorse a tal fine. Tale piano di attuazione dovrebbe includere tutti gli elementi pertinenti necessari per adempiere agli impegni, quali le risorse di bilancio e gli sviluppi tecnologici. Inoltre, tali asserzioni dovrebbero essere verificate da un esperto terzo, indipendente dall’operatore economico, esente da conflitti di interessi e dotato di esperienza e competenze in materia ambientale.
Vanto di caratteristiche comuni
Un’altra pratica commerciale ingannevole è quella di pubblicizzare come vantaggi per i consumatori caratteristiche che sono irrilevanti, in quanto comuni a tutti gli analoghi prodotti presenti sul mercato e pertanto scontate, ad esempio asserendo che una particolare marca di acqua in bottiglia è priva di glutine o che i fogli di carta non contengono plastica.
Coerentemente è vietato in ogni circostanza presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria, compresi i prodotti importati, come se fossero un tratto distintivo dell’offerta dell’operatore economico. Tale divieto si applica ad esempio qualora l’operatore economico pubblicizzi un determinato prodotto quale non contente una specifica sostanza chimica laddove tale sostanza è già vietata per legge nell’Unione in tutti i prodotti appartenenti alla data categoria.
Sanzioni
Trattandosi di pratiche sleali che si inseriscono nel corpo del Codice del Consumo, sotto il profilo procedurale e sanzionatorio si applicheranno le relative disposizioni. L’operatore rischia in caso di riscontro di una pratica ingannevole l’inibitoria alla prosecuzione del comportamento e una sanzione da 10 mila a 10 milioni di euro.
Conclusioni
La nuova Direttiva (UE) 2024/825 rappresenta il primo passo verso la regolamentazione della comunicazione sugli aspetti “ambientali” che fino ad oggi venivano valutati sulla base di disposizioni non regolamentari non cogenti che pertanto potevano dare adito a difformità di valutazioni. Il quadro regolatorio dovrebbe completarsi con un’altra direttiva in corso di discussione nell’UE sull’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite. In tale modo l’operatore avrà a disposizione strumenti più chiari anche se molto rigorosi per la propria comunicazione “ambientale”.
Avv. Chiara Marinuzzi. Studio Legale Gaetano Forte
https://alimentinews.it/attualita/normativa/1804-greenwashing-la-direttiva-sulle-black-list
Uso sostenibile di biocidi e pesticidi
Il settore del Pest Management nel suo insieme, che tanto impatta sulle attività agroalimentari, ha toccato diversi aspetti legati allo sviluppo sostenibile nel corso degli anni. Molto spesso sono state alcune iniziative normative europee (leva normativa) a iniziare un processo di cambiamento radicale: un riferimento può andare, per esempio, alle attività delle Autorità Competenti legate alle revisioni del mondo dei biocidi, dapprima con la Direttiva Biocidi e attualmente con il Regolamento UE 528 del 2012. Con questa attività regolatoria e normativa, oltre a mettere ordine nell’ampio mondo dei biocidi disponibili nei territori dell’Unione Europea, si è progressivamente sfoltito il numero di sostanze attive e di formulati disponibili per le attività di gestione degli infestanti, spingendo tutte le Parti interessate a trovare soluzioni nel più ampio campo da gioco della gestione integrata degli infestanti (Integrated Pest Management, I.P.M.), valutando anche strategie e strumenti alternativi alla chimica. Del resto, nello stesso regolamento viene affrontato il tema dell’uso sostenibile dei biocidi stessi, seppure a oggi il riferimento più impattante rimane sempre la direttiva 128 del 2009 sull’uso sostenibile dei pesticidi (intesi come prodotti fitosanitari).
Analogamente, nel corso del tempo la chimica stessa ha visto migliorare le formulazioni e aprire nuovi filoni di ricerca & sviluppo per il futuro, sebbene il numero di nuove sostanze attive disponibili non sia cresciuto in maniera significativa. Come noto, le iniziative normative cogenti spesso non sono sufficienti per trainare verso i binari della sostenibilità e, già in più di un’occasione, anche il settore della disinfestazione italiana ha manifestato la volontà di elaborare soluzioni, ipotizzare scenari e percorrere concretamente strade di sostenibilità.
Nuovo standard UNI
Tra le varie iniziative, sicuramente una delle più importanti e verosimilmente più impattanti, sarà la prossima pubblicazione di un nuovo standard UNI, il cui titolo come progetto di norma è “Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) sostenibile - Requisiti” (Services - Pest management services - General criteria and principles for a sustainable pest management service), classificato con il codice “UNI1611659”. Al momento della redazione del presente articolo, lo standard ha terminato la fase di pubblica consultazione (avviata il 2 maggio 2024 e terminata il 1° luglio 2024), con una presunta pubblicazione entro l’estate 2024.
Promosso dall’Associazione A.I.D.P.I. (Associazione delle Imprese di Disinfestazione Professionali Italiane) ed elaborato dal Gruppo di Lavoro 15 (“servizi forniti dalle imprese di disinfestazione”) in seno alla commissione UNI/CT 040 Servizi, il progetto di norma definisce i requisiti dell’organizzazione e dei servizi erogati nell’ambito del pest management sostenibile e permette di considerare l’organizzazione sostenibile nel suo insieme sia dal punto di vista gestionale che da quello strettamente tecnico e operativo di erogazione del servizio. Il gruppo di lavoro, composto da esperti e professionisti sia del settore della disinfestazione che del comparto agroalimentare, ha lavorato per sintetizzare nella futura norma una serie di passaggi che, anche gradualmente, un’impresa professionale di disinfestazione dovrà applicare per definire “sostenibile” la propria attività e i propri servizi. La norma è stata progettata e pensata per essere interamente adottato da un’organizzazione che svolga professionalmente questa tipologia di attività: utilizzando il linguaggio dei codici ATECO, il riferimento va alle aziende classificate 81.29.1 (L. n.° 82/1994 e D.M. 274/1997).
Normativa e rendiconto ambientale
È necessario ricordare che, tra le altre iniziative normative di carattere europeo in tema di sostenibilità, è da poco entrata in vigore la recente direttiva europea UE 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. Si tratta della cosiddetta direttiva per il contrasto al greenwashing e che, tra le altre cose, vieta l’esibizione di marchi di sostenibilità che non siano basati su un sistema di certificazione o che non siano stati stabiliti dalle autorità. Questa tematica è di certo interesse anche per il settore della gestione degli infestanti, dove non è raro incrociare claim che strizzano l’occhio a un certo tipo di clientela impiegando in maniera non adeguata terminologie quali “eco”, “bio”, “naturale” e “sostenibile”. Ancora, ricordiamo l’enorme importanza della rendicontazione non finanziaria che, dal 2024, è obbligatoria inizialmente per alcune tipologie di aziende (e successivamente per le altre) ai sensi della CSRD, normativa europea in vigore dal 2023 che richiede alle imprese europee di rendicontare il proprio impatto sociale e ambientale e l’impatto delle proprie azioni ambientali, sociali e di governance (ESG) sul business. Infine, a partire da febbraio 2024, anche i sistemi di gestione ISO prevedono di fatto requisiti aggiuntivi circa gli impatti dei cambiamenti climatici sulle varie organizzazioni.
Norma specifica per il Pest management
In un contesto così complesso e in continua evoluzione, nasce quindi l’esigenza di elaborare una norma specifica per il settore del Pest Management, spesso anche oggetto di pregiudizi relativi a un’attività “sporca”, in cui agisce più “uno sterminatore/inquinatore” che non un “professionista” nell’ambito di un’organizzazione che può certamente essere sostenibile. Nell’affrontare il tema della sostenibilità anche in un settore così di nicchia, è bene comunque ricordare che lo sviluppo sostenibile trova la propria articolazione in tre campi (ESG) che si devono necessariamente intersecare:
In questo scenario, il progetto di norma UNI “Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) sostenibile - Requisiti”, in base al documento disponibile in inchiesta pubblica finale, presenta un’ampia introduzione che contestualizza la tematica, individuando gli impatti positivi delle attività di pest management per la società, tenendo in considerazione le attività mirate alla protezione della sicurezza alimentare, della salute pubblica, la sicurezza e la salute nei luoghi di vita e di lavoro e la protezione dei beni. Partendo da due riferimenti specifici per il settore, quali lo standard UNI EN 16636:2015 e la relativa PdR 86:2020, l’introduzione suggerisce che l’adozione e la certificazione di altri standard come ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 etc. può certamente rendere più armonica l’applicazione della nuova norma.
Obiettivi e campo di applicazione
Nell’ambito dello scopo e del campo di applicazione appaiono ben chiari due aspetti: da un lato che per fornire un servizio “sostenibile” sia necessario che la stessa organizzazione sia orientata alla sostenibilità, tenendo in considerazione i fattori rilevanti e i relativi impatti. D’altro canto, l’applicazione del futuro standard non escluderà la possibilità di erogare servizi “convenzionali”, considerando in ogni modo le maggiori misure di mitigazione del rischio possibili. A tal proposito, sarà comunque necessario considerare anche gli andamenti del mercato: nell’affrontare i temi della sostenibilità bisognerà certamente tenere in considerazione sia le leve normative, ma anche e soprattutto le leve strategiche e valoriali. Nei principi generali della norma, sono messe in risalto le principali tre risorse quali i “Clienti e i Collaboratori”, le “risorse naturali” e “l’etica e correttezza alla base dei rapporti commerciali”.
Francesco Fiorente Esperto in Pest Management Sostenibile
https://alimentinews.it/food-safety/pest-management/1869-i-servizi-di-disinfestazione-sostenibili
PIEMONTE: 4° regione per valore DOP IGP nel 2022, cresce del +9,3% grazie al lavoro di quasi 13mila operatori.
Il Rapporto Ismea-Qualivita 2023 sulla Dop economy italiana descrive un comparto in crescita che vale 20,2 miliardi di euro a livello nazionale grazie al contributo delle filiere agroalimentari e vitivinicole DOP IGP del Paese. Il Piemonte si conferma quarta regione in Italia per impatto economico del settore IG con un valore pari a 1.716 milioni di euro nel 2022 generato dalle 84 filiere del cibo e del vino DOP IGP che ricadono sul territorio. La Dop economy del Piemonte cresce del +9,3% sul 2021 e ha un peso del 21% sul valore complessivo del settore agroalimentare regionale, grazie al lavoro di 12.871 operatori coordinati da 31 Consorzi di tutela delle filiere del vino e del cibo riconosciuti dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La prima provincia per impatto economico è Cuneo (979 mln €), seconda Asti (348 mln €), terza Alessandria (239 mln €); seguono Novara (104 mln €), Verbano-Cusio-Ossola (17 mln €), Torino (13 mln €), Vercelli (12 mln €) e Biella (4 mln €). La filiera che apporta il contributo maggiore in termini economici è quella del vino (79%), seguita da formaggi (17%), ortofrutticoli (3%) e prodotti a base di carne (0,2%).
Comparto vino
Il comparto vino ha un valore alla produzione di 1.362 milioni di euro nel 2022 (+10,2% rispetto al 2021) generato da 60 filiere certificate. La regione è 2° in Italia per valore economico generato e il comparto coinvolge 8.899 operatori. Le denominazioni con il maggiore ritorno economico in regione sono l’Asti DOP e il Barolo DOP, seguite dal Langhe DOP, il Gavi DOP, il Piemonte DOP, la Barbera d’Alba DOP, la Barbera d’Asti DOP, il Barbaresco DOP e il Roero DOP.
Comparto cibo
Il comparto cibo ha un valore alla produzione di 354 milioni di euro nel 2022 (+5,8% rispetto al 2021) generato da 24 filiere certificate. La regione è 7° in Italia per valore economico creato e il comparto coinvolge 3.972 operatori. La denominazione che partecipa maggiormente al valore economico in regione è il Gorgonzola DOP a cui seguono la Nocciola del Piemonte IGP, il Grana Padano DOP, la Toma Piemontese DOP, il Raschera DOP, il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, il Bra DOP e il Castelmagno DOP.
https://www.qualivita.it/news/piemonte-le-dop-igp-valgono-17-miliardi-e/
Gli sporigeni psicrotolleranti rappresentano una sfida per il mantenimento della qualità del latte liquido. I cambiamenti dinamici della temperatura lungo la catena di approvvigionamento possono favorire la germinazione e la crescita di questi batteri e portare al deterioramento del latte.
Questo studio mira ad ampliare il lavoro precedente dei ricercatori sulla previsione del deterioramento del latte dovuto a sporigeni psicrotolleranti. Le innovazioni chiave del modello includono: la capacità di tenere conto delle variazioni di temperatura lungo la catena di approvvigionamento e un’interfaccia intuitiva per consentire un facile accesso al modello.
Utilizzando le frequenze e le concentrazioni di 8 sottotipi Bacillales specifici del latte raccolto a New York, il modello ha simulato la crescita di sporigeni in mezzo gallone di latte pastorizzato ad alta temperatura per tempi brevi (HTST), trasportato dall’impianto di lavorazione al negozio al dettaglio e quindi al consumatore.
Le simulazioni Monte Carlo avevano previsto che il 44,3% dei mezzi litri di latte erano avariati (definiti come aventi una concentrazione batterica > 20.000 cfu/mL, una stima conservativa che rappresenta il limite normativo della Pasteurized Milk Ordinance [PMO]) dopo 21 giorni di conservazione in frigorifero e presso il domicilio del consumatore.
È stato dimostrato che il modello era il più accurato nel prevedere la concentrazione media di sporigeni a basse temperature (cioè, a 3 e 4°C; rispetto a temperature più elevate a 6 e 10°C) entro i primi 21 giorni di conservazione del consumatore, con un errore quadratico medio rispettivamente di 0,29 e 0,34 log10cfu/mL.
Le analisi di sensibilità globale hanno indicato che la temperatura di conservazione domestica, la temperatura di trasporto dalla struttura alla vendita al dettaglio e la concentrazione iniziale di spore erano i 3 fattori più influenti per prevedere il deterioramento del latte al giorno 21 della durata di conservazione.
Gli scenari ipotetici indicano che si prevedeva che la microfiltrazione fosse la strategia più efficace per ridurre il deterioramento. Si prevede che l’implementazione di questa strategia (che si presume riduca la concentrazione iniziale di spore di 2,2 log10cfu/mL) ridurrebbe la percentuale di latte avariato del 17,0% punti sul giorno 21 di stoccaggio e ritarderebbe la data entro la quale il 50% di mezzo gallone di latte è andato a male dal giorno 25 al giorno 35.
Nel complesso, il modello è facilmente implementabile come strumento digitale per valutare il deterioramento del latte lungo la catena di approvvigionamento e valutare l’efficacia delle strategie di intervento, comprese quelle che mirano alle temperature di stoccaggio nelle diverse fasi della catena di approvvigionamento.
Con oltre 22 mila aziende agricole e 1,6 milioni di alveari, l’Italia è al 6° posto in Europa per numerosità di alveari, di cui circa l’80% gestiti da apicoltori professionali, un trend in continua crescita, se si confrontano i dati degli ultimi due censimenti Istat (nel 2020 si registra + 57% di alveari a livello nazionale, rispetto al 2010). Questi i primi dati presentati nel Rapporto del Crea "Api e Miele: opportunità: potenzialità e minacce per una filiera essenziale", che evidenzia inoltre che il settore dal 2016 può contare su rilevazioni più precise e sistematiche grazie all’istituzione della Banca dati apistica (Bda).
La produzione nazionale di miele, che nel 2022 ha raggiunto circa 23.000 tonnellate - in forte ripresa rispetto all’anno 2021, quando la produzione si era fermata a 12.450 tonnellate (dati Osservatorio nazionale miele), resta insufficiente rispetto alla domanda, per cui le importazioni raggiugono le 26.500 tonnellate circa, pari a 100,8mln di euro.
Al Cento Nord la maggior concentrazione di aziende. Oltre la metà delle aziende apistiche, si concentra nelle regioni del Centro Nord, mentre quelle meridionali sono numericamente inferiori, ma mediamente più grandi, anche se con dimensioni molto piccole di Superficie agricola utilizzata (oltre il 50% non arriva a un ettaro di Sau). Nella maggior parte dei casi (74%) si tratta di aziende caratterizzate da un orientamento produttivo misto, che comprende sia attività di coltivazione che di allevamento.
Nel 2022 la regione con il maggior numero di alveari è il Piemonte, segue la Lombardia
mentre al terzo posto troviamo la Calabria. Da segnalare che la regione Veneto,
che rappresenta quella con il maggior numero di apicoltori, in termini di alveari è
solamente la settima regione.
I dati mostrano dunque un settore che ha contato negli anni su una interessante crescita, ma non mancano punti critici che stanno mettendo a dura prova il comparto, quali: crescita dei costi di produzione a fronte di riduzione dei prezzi all’ingrosso e concorrenza di mieli esteri di scarsa qualità, e una forte esposizione ai cambiamenti climatici.
Ottanta milioni di euro per sostenere la filiera. Alla filiera italiana delle api e del miele, per la programmazione 2023-2027, come sottolinea il Crea, sono stati destinati complessivamente 83,8 milioni di euro: risorse per il 30% stanziate dalla Pac (25,1mln) e per il 70% (58,6mln) cofinanziate con risorse nazionali.
La relazione con l’attività agricola è forte: oltre alle questioni legate alla qualità degli ecosistemi, nel rapporto si stima che oltre il 30% del valore economico delle produzioni vegetali derivi dalle coltivazioni che beneficiano dell'azione di impollinazione delle api.
L’Italia può contare su una grande varietà di mieli uniflorali (oltre 30) e diversi millefiori, fortemente caratterizzati sul territorio e determinati dall’immenso patrimonio di ambienti e di biodiversità del Paese. Un fattore di qualità e di distintività dei prodotti, fondato su stretti legami con i territori di produzione, che è anche alla base del Sistema di qualità nazionale.
Il Rapporto, spiega il Crea esplora ed analizza con un approccio integrato e multidisciplinare tutti i diversi aspetti del settore: dalle questioni strutturali alle dinamiche di mercato, dalla sostenibilità dell'attività apistica e delle aziende che se ne occupano e dei sistemi agricoli e agroforestali che ospitano le api, fino ad arrivare agli aspetti qualitativi e alle caratteristiche e alle proprietà salutistiche delle produzioni.
https://terraevita.edagricole.it/attualita/miele-produzione-in-ripresa-ma-non-soddisfa-la-domanda/
Prodotti di origine animale nella fase di produzione primaria o nella prima trasformazione.
Il Ministero della Salute ha elaborato i risultati del Piano Nazionale Residui 2023 per i prodotti di origine animale nella fase di produzione primaria o nella prima trasformazione.
Il 2023 è stato un anno di importanti cambiamenti in quanto il primo in cui sono stati attuati i Regolamenti (UE) 2022/1644 e 2022/1646, che hanno sostituito la direttiva 96/23/CE.
Il recepimento di questa nuova normativa, ha comportato l’implementazione di alcune novità, quali l’introduzione del Piano di sorveglianza e del Piano Paesi Terzi (oltre al Piano mirato, simile a quello degli anni precedenti), nonché l’eliminazione dei contaminanti e pesticidi dalle ricerche sui prodotti di origine animale, in quanto oggetto di altri piani specifici.
Quindi, a differenza degli anni precedenti, il PNR 2023 si è articolato attraverso l’attuazione dei seguenti tre differenti Piani e delle attività extrapiano e su sospetto:
Gli obiettivi generali del Piano Nazionale Residui sono rimasti pressoché invariati rispetto agli anni precedenti:
Le categorie animali e i prodotti di origine animale oggetto di indagine nel PNR 2023 sono stati i seguenti: bovini, suini, ovini, caprini, equini, pollame, conigli e selvaggina allevata, acquacoltura, latte (bovino, bufalino, ovicaprino), uova, miele e budelli.
Il campionamento è stato effettuato nella fase di allevamento degli animali e nella fase di prima trasformazione dei prodotti di origine animale.
Sui 27.202 campioni prelevati nell’ambito dell’intera attività del Piano sono state effettuate 378.888 determinazioni analitiche di sostanze incluse nell’allegato I del regolamento (UE) 2022/1644, con una media di 14 sostanze chimiche ricercate su ogni campione prelevato.
Di seguito illustriamo brevemente le attività svolte e, soprattutto, i risultati ottenuti per singolo Piano.
Piano mirato. Nel 2023 sono stati prelevati e analizzati in totale 24.931 campioni nell’ambito del Piano mirato, sia di provenienza nazionale che europea.
Dai dati disponibili si rileva che gli obiettivi europei sono stati raggiunti per tutte le specie e i prodotti, ad eccezione dei budelli.
Rispetto alla programmazione nazionale, gli obiettivi sono stati raggiunti per bovini, suini, pollame, latte bovino, latte bufalino, latte ovicaprino, conigli e selvaggina allevata.
Sui 24.931 campioni prelevati nell’ambito del Piano mirato, sono state effettuate 308.872 determinazioni analitiche, per una media di 12 sostanze ricercate per ogni campione.
Le non conformità riscontrate sui campioni raccolti nell’attività 2023, sono state complessivamente 10, di cui 9 di provenienza italiana e 1 ungherese.
I campioni non conformi costituiscono lo 0.04 % del totale dei campioni prelevati, su cui sono state riscontrate 10 sostanze responsabili delle non conformità. Nella Tabella 10 sono riportati i dettagli dei campioni non conformi, unitamente alle conclusioni delle indagini effettuate a seguito del riscontro di ogni non conformità dichiarate dalle Regioni/P.A. al momento della validazione dei dati. Nel report si evidenzia che il riscontro di campioni di tessuto adiposo bovino non conformi per presenza di fipronil a valori superiori al limite massimo di residuo in vigore ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005, registrato nell’ultimo quadrimestre del 2023, ha evidenziato un problema di contaminazione di un distillato ad uso zootecnico (materia prima per mangimi) che ha coinvolto alcune regioni del nord Italia.
Il fenomeno è stato attenzionato dalle autorità locali e centrali, con un coordinamento efficace tra tutte le aree coinvolte (igiene degli alimenti, alimentazione animale, prodotti fitosanitari) ed è stato circoscritto e risolto in breve tempo.
Piano di sorveglianza. Questo piano è stata la vera novità introdotta, a seguito dell’adeguamento normativo, per valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di farmaci veterinari con il consumo di prodotti di origine animale.
Si tratta di un piano di controllo sulla produzione europea effettuato attraverso un campionamento casuale per la ricerca del maggior numero di sostanze appartenenti ai Gruppi riportati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2022/1644.
Il Piano di sorveglianza prevede per l’Italia il prelievo di almeno 1050 campioni, ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) 2022/1646, di cui il 25 % destinato alle ricerche di sostanze del Gruppo A e il 75% destinato alle ricerche delle sostanze del Gruppo B.
Nel 2023 sono stati prelevati e analizzati in totale 1.018 campioni a fronte di una programmazione di 1.050, pertanto non si può ritenere pienamente raggiunto l’obiettivo nazionale né quello europeo, ma questo scenario era prevedibile essendo il primo anno di attuazione del Piano.
Le determinazioni analitiche effettuate sono state 29.669, per una media di 29 sostanze ricercate per ogni campione, che sta a testimoniare il raggiungimento di uno degli obiettivi del Piano di sorveglianza. Per quel che riguarda le non conformità, ne sono state riscontrate 2 entrambe su campioni di provenienza italiana, uno di miele e uno di carne suina.
Piano Paesi Terzi. Il Piano Paesi Terzi è un piano nazionale di controllo basato sul rischio che si attua per verificare l’efficacia dei controlli sui residui svolti da tali Paesi e la conformità delle partite importate alle norme dell’Unione europea.
I campionamenti sono eseguiti dai posti di controllo frontalieri (PCF) italiani, riconosciuti ed abilitati (Regolamento (UE) 2017/625 e atti derivati e del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 2414), e distribuiti tra i diversi PCF sulla base del volume annuo delle importazioni.
Nel 2023 sono stati prelevati nell’ambito del Piano Paesi Terzi 385 campioni, a fronte di 436 programmati, di cui l’unica specie per la quale non sono stati raggiunti gli obiettivi europei e nazionali è la carne bovina (144 campionamenti effettuati a fronte dei 200 programmati).
Sui 385 campioni prelevati nell’ambito del Piano Paesi terzi sono state effettuate 10.136 determinazioni analitiche, per una media di 26 sostanze ricercate per ogni campione.
Nell’ambito di tale attività sono stati prelevati ulteriori 13 campioni provenienti da Cile (6), Canada (2) e Nuova Zelanda (5) che però, essendo Paesi con i quali l’Unione ha concluso accordi di equivalenza per i controlli fisici, non sono stati inclusi né conteggiati nell’attività del Piano ai sensi dell’Allegato III del regolamento (UE) 2022/1646, sebbene su di essi siano state effettuate 365 determinazioni analitiche.
Per quel che riguarda le non conformità, è stato riscontrato un unico campione non conforme (0.2 % del totale) prelevato da una partita di pesce da acquacoltura (pesce gatto, Clarias macrocephalus) proveniente dal Vietnam.
L’Extrapiano. Le attività di Extrapiano sono effettuate nei casi di specifiche esigenze nazionali o locali, al fine di intensificare i controlli per la ricerca di gruppi di residui o di sostanze in specie/categorie animali, prodotti di origine animale/matrici, già previsti dal piano.
Anche i campioni programmati come Extrapiano sono mirati.
Nel 2023 sono state programmate in quest’ambito esclusivamente attività regionali.
Sono stati prelevati in totale 368 campioni, la maggior parte dei quali sul latte (25.8 %) e sui suini (16.8 %), su cui sono state effettuate 19.975 determinazioni analitiche, per una media di 54 sostanze ricercate per ogni campione, e non è stata riscontrata alcuna non conformità.
Il campionamento su sospetto. Le attività di campionamento su Sospetto prevedono il prelievo di campioni nei casi in cui ci sia motivo di sospettare la presenza di residui (clinico-anamnestico), ad esempio anche a seguito di non conformità analitiche riscontrate nei campioni prelevati nell’ambito del Piano e dell’Extrapiano, o di segnalazioni di esiti diagnostici sospetti.
Nell’ambito di questa attività, nel 2023 sono stati prelevati 500 campioni di cui 414 di bovini,2 di ovicaprini e 71 di latte. Sono state effettuate in totale 10.236 determinazioni analitiche, per una media di 20 sostanze ricercate su ogni campione. Si sono riscontrate non conformità su 14 campioni, tutti bovini, pari al 2.8 % del totale prelevato.
Il report del Ministero della Salute esamina, inoltre, i tempi di analisi e la rendicontazione dei dati ad EFSA ed alla Comunità europea, nonché propone delle riflessioni conclusive sull’attività svolta, includendo le criticità affrontate e gli sviluppi futuri.
Fonte: Ministero della Salute
In data 24 ottobre 2024 è stato pubblicato il Decreto interministeriale n. 563467 con cui vengono approvati i 5 disciplinari del SQNBA:
Dal 2025 sarà indispensabile aderire ad un disciplinare SQNBA ed effettuare il pascolamento per poter usufruire del pagamento dell’ECOSCHEMA 1 LIVELLO 2 della PAC.
A breve sarà possibile aderire facendo domanda ad INOQ!
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Fonte: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448
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